Irpef, quali sono le spese detraibili e che documentazione occorre?

Sgravi Fiscali
irpef

Secondo l’Irpef, costi sostenuti per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento, e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità hanno una detrazione del 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di €129,11, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e la detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.

Per l’Irpef, sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per:

  1. il trasporto in autoambulanza (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di €129,11);
  2. il trasporto effettuato dalla ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune)
  3. l’acquisto di poltrone e carrozzelle per non deambulanti;
  4. l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  5. l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  6. la costruzione di rampe esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione;
  7. l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
  8. l’acquisto di telefonini per sordomuti;
  9. l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
  10. l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche
  11. i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.
  12. l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione d’invalidità o di handicap rilasciata dalla sanità pubblica , certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione;

Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata.

La documentazione necessaria

Riguardo alle certificazioni che la persona con disabilità deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), esposta all’Agenzia delle entrate, va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra e quelli a essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.

Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Per gli invalidi civili senza accertamento della disabilità, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

In particolare:

  • per le protesi, oltre alle relative fatture è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità). La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata;
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona con disabilità
  • per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Tags :
Share This :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *