Non vedenti e i sordi (prelinguali o congeniti, precedentemente definiti sordomuti) possono godere delle agevolazioni legate all’acquisto e al possesso di veicoli anche se non adattati al trasporto.
I non vedenti e i sordi possono accedere ai benefici solo in caso di acquisto di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Non è concessa quindi nessuna agevolazione relativamente ai motoveicoli.
Non è prevista, inoltre, per questa categoria di disabili, l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
La Circolare n. 72 del Ministero delle Finanze del 30 luglio 2001 ha precisato che le agevolazioni spettano oltre che ai ciechi totali e parziali (prima venivano denominati assoluti, decimisti e ventesimisti) anche agli ipovedenti gravi cioè coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento.
Sono invece esclusi dai benefici gli ipovedenti mediogravi e lievi e cioè coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione oppure il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento, e coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione oppure il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
Documentazione per non vedenti e sordi
Per l’IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
- Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o la sordità congenita o prelinguale (in precedenza definita sordomutismo) rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata.
- Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.
Per l’IRPEF
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata introdotta con la riforma tributaria del 1973 e si applica a circa 40 milioni di contribuenti. Pagano l’Irpef le persone fisiche e in alcuni casi le società, che però la versano attraverso i soci. Chi risiede in Italia paga sui redditi prodotti in patria o all’estero, mentre i non residenti pagano per i redditi prodotti nel territorio italiano. Il gettito Irpef complessivo relativo al 2020 è stato pari a 187.436 milioni di euro, pari a oltre un terzo del totale delle entrate tributarie.
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:
- Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- Fattura del veicolo.
Per l’esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione:
- Certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta, o il sordomutismo rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
- Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell’ultimo Modello 730 o Unico).