Agevolazioni fiscali per l’acquisto di un veicolo: l’Agenzia delle entrate si esprime.

Sgravi Fiscali
agevolazioni fiscali

Ricorderete senz’altro che ci eravamo già occupati della questione  delle agevolazioni fiscali in questa pagina. 

In sostanza la problematica era un contrasto tra il Decreto Ministeriale 16 maggio 1986 recante: “Disposizioni per l’assoggettamento dell’imposta sul valore aggiunto dei veicoli adattati ad invalidi” che stabiliva che chi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, volesse usufruire di applicazioni di aliquote ridotte per l’acquisto di veicoli, dovesse produrre determinati documenti ed il Testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156  recante:

«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.», che, introducendo l’art. 1 bis, aveva “semplificato” la procedura per la richiesta, lasciando però notevoli dubbi interpretativi.

Con la risposta n. 313/2022  l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, ha finalmente chiarito la soluzione.

LA VICENDA.

La vicenda nasce da un signore che intende acquistare una autovettura con l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata e procedere all’adattamento del veicolo in modo stabile al trasporto di persone con disabilità, producendo la documentazione attestante l’invalidità risalente all’anno 2003 ed attestante l’handicap risalente al 2011, quindi, antecedente alla legge n. 5 del 2012.

Egli produce, altresì, la patente di guida speciale con allegata relazione medica ai fini del rilascio della patente medesima, come previsto dall’articolo 331 del d.P.R. n. 495 del 1992.

Nell’acquisto, chiede al venditore di  applicare l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ritenendo (giustamente) di essere compreso nella categoria delle persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie ai sensi dell’articolo 8 della legga n. 449 del 1997.

Il venditore, poiché nei verbali delle commissioni mediche non vi è riferimento a norme specifiche, procede ad una ulteriore analisi dei documenti forniti dall’acquirente per verificare se vi siano elementi tali per il riconoscimento dell’agevolazione.

Dalla documentazione per il riconoscimento dell’invalidità si evince che il soggetto “deambula autonomamente” e da quella relativa all’accertamento dell’handicap che “le capacità motorie sono normali”, che la minorazione fisica è media (non grave), che non vi è minorazione psichica ed infine, che si riconosce l’handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (quindi, non grave) ma si evince inequivocabilmente ( visivamente) che vi sono malformazioni alla mano sinistra ed al piede sinistro che lasciano “ipotizzare” una limitazione della capacità motoria.

Inoltre risulta che la patente di guida è patente speciale (codice 05) e che dalla relazione medica risultano necessari adattamenti all’autoveicolo che fanno presumere l’esistenza di ridotte capacità motorie.

AGEVOLAZIONI FISCALI: LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Con l’approvazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato il citato articolo 1 del DM 16 maggio 1986.

In sostanza, la nuova disposizione agevola le procedure di accesso all’aliquota IVA ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida.

Infatti, prima dell’entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.

La citata disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica, quindi, il suddetto procedimento, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla cessione del veicolo, per i disabili ivi indicati sia sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo.

Alla luce di ciò, i documenti che il soggetto con disabilità deve presentare per l’ottenimento dell’aliquota IVA ridotta sono:

1. l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;

2. copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

“Con riferimento al caso prospettato dall’istante, conclude l’Agenzia delle Entrate, si è dell’avviso che egli possa beneficiare dell’aliquota ridotta del 4 per cento per l’acquisto del veicolo in argomento, presentando al cedente la copia della patente posseduta, l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, purché lo stesso sia titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale emerga che sul veicolo debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità e sempre che tali dispositivi/adattamenti siano presenti sul veicolo venduto”.

Con tale interpretazione speriamo si possa mettere la parola “fine” a dubbi interpretativi anche se si ritiene, che rivedere la normativa in materia in maniera più fluida ed organica sia certamente la soluzione più opportuna.

 

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