Novità anche per il congedo straordinario che potrà essere fruito anche dai conviventi di fatto con il disabile da assistere. I chiarimenti in un documento dell’Inps che attua la novella contenuta nel dlgs n. 105/2022.
Stop al «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 3096/2022.
Con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo. La novella, pertanto, comporta l’aggiornamento della tabella dell’ordine di priorità.
Domande al via
Le modifiche, come detto, sono in vigore dal 13 agosto. Da questa data, spiega l’Inps, più soggetti aventi diritto potranno richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Dalla stessa data sono in vigore anche le modifiche in merito al congedo straordinario. In tal caso, tuttavia nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici dell’Inps, gli interessati dovranno rilasciare un’autocertificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto (di cui all’articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.
Resta fermo che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, l’interessato dovrà produrre un’autocertificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Congedo straordinario: premessa
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Con il presente messaggio si forniscono, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.
1. Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992
L’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Leggi la restante parte nel documento di seguito:Messaggio Inps 3096/2022