Come chiedere il contrassegno auto per invalidi?

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contrassegno auto

Il Codice della strada prevede, per le persone con disabilità, l’utilizzo di uno strumento, il contrassegno auto, creato per migliorare la loro mobilità in auto. Si tratta dell’autorizzazione a sostare o a parcheggiare in appositi spazi a loro riservati non solo nel territorio nazionale ma anche negli altri Paesi dell’Unione europea: dal 2012, infatti, è stata introdotta la versione «allargata» che consente l’utilizzo del dispositivo a livello comunitario. Ma come chiedere il contrassegno auto per invalidi? Chi ne ha diritto e come può essere usato? Vediamo tutto ciò che bisogna sapere in proposito in questa guida.

Contrassegno auto per invalidi: che cos’è?

Il contrassegno auto per invalidi, o contrassegno disabili, è un tagliando che riporta il simbolo grafico della disabilità (la figura stilizzata di una persona su una sedia a rotelle) e che consente alle persone aventi diritto di avere delle agevolazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli da loro guidati o a. loro servizio. Il contrassegno, infatti, consente di occupare degli spazi riservati e vietati alle altre macchine

L’autorizzazione viene rilasciata dietro certificazione medica che attesta la disabilità e va richiesta al Comune di residenza. Il contrassegno ha una durata di cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza. Può essere rilasciato a tempo determinato in caso di invalidità temporanea. Rimane di proprietà del Comune, anche se ceduto al richiedente.

La validità del contrassegno per invalidi, come accennato, è a livello europeo: i tagliandi rilasciati dal 15 settembre 2015, infatti, sono quelli previsti dalla Raccomandazione in merito del Consiglio dell’UE e sono utilizzabili in tutti gli Stati membri.

Contrassegno per invalidi: chi ne ha diritto?

Hanno diritto al contrassegno auto per invalidi per cinque anni:

  • le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
  • le persone non vedenti.

Hanno diritto al contrassegno disabili per una durata inferiore ai cinque anni:

  • le persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
  • le persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

La natura del contrassegno è strettamente personale, il che significa che l’autorizzazione è valida per qualsiasi veicolo destinato alla mobilità del richiedente, a prescindere dal fatto che l’auto sia sua o che abbia o meno la patente. In altre parole: se viene accompagnato da un parente, il contrassegno potrà essere sempre utilizzato sulla macchina del familiare, purché – ed è condizione indispensabile – il titolare del permesso sia a bordo del veicolo.

Il contrassegno va esposto in originale (niente fotocopie) in modo ben visibile sul parabrezza anteriore dell’auto.

In caso di decesso del titolare, il tagliando deve essere restituito all’autorità che l’ha rilasciato.

Contrassegno per invalidi: come va utilizzato?

Il contrassegno auto per invalidi può essere utilizzato per circolare:

  • nelle zone a traffico limitato (le cosiddette Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità). Le modalità di utilizzo possono cambiare da un Comune all’altro;
  • nelle zone a traffico controllato (le Ztc);
  • nelle aree pedonali urbane quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
  • in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento (è il caso dei periodi di circolazione a targhe alterne).

Il tagliando consente anche di sostare o di parcheggiare:

  • negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati;
  • nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto;
  • nei parcheggi a pagamento (strisce blu) gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati;
  • nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle zone a traffico controllato (Ztc);
  • nelle aree pedonali urbane, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per i motivi sopra elencati;
  • o nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Il contrassegno disabili non consente la sosta o il parcheggio:

  • dove c’è un divieto di sosta con rimozione forzata;
  • dove c’è il divieto di fermata;
  • in corrispondenza di passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
  • in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
  • in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
  • nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
  • negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci;
  • negli spazi di parcheggio personalizzati, cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell’autorizzazione;
  • nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle aree pedonali urbane, quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.
È importante, però, sottolineare che per i veicoli con il contrassegno per invalidi è sempre vietata la rimozione ed il blocco con chiave a ganascia.

Se il tagliando viene utilizzato da una persona che non ne ha diritto ed il titolare del permesso non è a bordo del veicolo, il trasgressore pagherà una sanzione di 168 euro e perderà sei punti dalla patente.

Contrassegno per invalidi: come richiederlo?

La richiesta del primo contrassegno auto per invalidi o di rinnovo per scadenza avvenuta da più di 90 giorni va fatto previa visita effettuata presso l’Ufficio di Medicina legale dell’Asl di appartenenza. Verrà rilasciato un certificato medico in cui si attesta la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale.

Con il certificato in mano, è possibile presentare la richiesta del contrassegno nel Comune di residenza. La domanda va indirizzata al sindaco. Il rilascio è gratuito, mentre i tempi per ottenere il tagliando possono variare da un Comune all’altro.

All’avvicinarsi della scadenza (che coincide, come per la patente, con la data di nascita del titolare), è possibile chiedere al sindaco il rinnovo del contrassegno dopo avere ottenuto il certificato medico che attesta il perdurare della situazione di disabilità ed allegando il tagliando scaduto.

 

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