L’articolo 24 della Convenzione Onu sancisce il diritto a ricevere un’educazione ed un’istruzione adeguata con l’obiettivo di sviluppare al massimo le potenzialità di ognuno. In Italia è stato scelto di garantire l’educazione e l’istruzione della persona con disabilità all’interno delle istituzioni dedicate all’educazione e istruzione frequentate da tutti. Istituzioni nelle quali deve essere però garantita l’accessibilità. Infatti, come leggiamo sul sito istruzione.it del Miur, il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.
La comunità scolastica e i servizi locali hanno il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha un obiettivo ben preciso: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono inserirsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
Diritto: la Legge 104/92
La Legge 104/92 – si legge sempre sul sito del Miur – riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza e il lavoro, nell’età adulta. Il Ministero dell’Istruzione mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare, ma anche del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organi consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità.
Certificazione di disabilità
Un alunno per essere definito disabile ha bisogno della cosiddetta “certificazione di disabilità“, questo è il presupposto che permette l’attribuzione delle misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap” individua all’art.1 per la certificazione dell’alunno con disabilità un “organismo collegiale” appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 2 del Decreto prescrive che le diagnosi funzionali siano realizzate secondo le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che, tra l’altro, devono indicare l’eventuale particolare gravità della patologia.
L’inclusione scolastica: come funziona
Per rendere gli interventi a favore di un alunno con disabilità davvero efficaci, occorre innanzitutto una programmazione adeguata che tenga conto della sua particolare situazione. Al momento di iscriverlo a scuola i genitori devono fare richiesta all’Asl per il riconoscimento dello stato di handicap e, se è il caso, di handicap in situazione di gravità. A questo punto, sulla base della documentazione acquisita presso la Asl, viene elaborato un profilo di funzionamento che serve poi alla programmazione dell’intervento concreto, attraverso la formulazione di un piano educativo individualizzato.
Il profilo di funzionamento è soggetto a verifiche periodiche che valutano gli effetti degli interventi programmati e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico e viene poi aggiornato al termine di ogni ordine scolastico. Successivamente ad una fase di programmazione, segue l’attuazione, affidata a tre figure professionali che possono affiancare l’alunno con disabilità nel suo cammino per l’inclusione scolastica: l’insegnante di sostegno, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione e laddove necessario, l’assistente igienico-personale.
Gli insegnanti di sostegno
L’insegnante di sostegno è un docente specializzato che ha il compito di sostenere l’alunno con disabilità nel suo percorso di inclusione. L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione è la figura che garantisce l’autonomia e la comunicazione dell’alunno disabile che presenti particolari difficoltà in questo senso. Vi è infine l’assistente igienico-personale: questo compito è svolto dagli operatori scolastici che abbiano frequentato un corso specifico.
Ausili dell’istruzione: in cosa consistono e come ottenerli
Negli ultimi anni sono stati introdotti molti importanti ausili per l’istruzione dei ragazzi con disabilità: i Centri territoriali di supporto, hanno il compito di ottimizzare l’erogazione del servizio, essi attivano modalità di collaborazione con i GIT (i gruppi per l’inclusione territoriale) per il sostegno alle scuole del territorio per i processi di inclusione.
L’articolo 5 della legge 9 del Gennaio 2004 stabilisce che il materiale formativo e didattico presente nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere accessibile agli studenti con disabilità, nell’ambito delle disponibilità di bilancio. La legge prevede che anche negli esami e nelle prove di valutazione dell’alunno con disabilità si debba tenere conto del piano educativo individualizzato, predisponendo all’occorrenza prove specifiche oppure concedendo tempi più lunghi se le prove sono le stesse dei compagni. Inoltre, è stabilito che gli alunni con disabilità nel sostenere le prove d’esame possono avvalersi di assistenti per l’autonomia e la comunicazione e degli ausili loro necessari.
Stessa cosa riguarda l’accesso alle scuole e la mobilità: la famiglia dell’alunno con disabilità, al momento dell’iscrizione a scuola, deve segnalare la necessità del trasporto, che è a carico del Comune di residenza dell’alunno o del Comune capofila in caso di piani di zona, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per la scuola secondaria di secondo grado le competenze sono invece delle Province. Con la soppressione di queste, si attribuisce alle Regioni il compito di garantire il trasporto scolastico.
Le università
Infine le università: per quanto riguarda le tasse di iscrizione, gli studenti con un grado di invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale dal versamento delle tasse universitarie, indipendentemente da qualsiasi requisito economico o di merito. Questa soluzione è valida anche per chi non è titolare della 104.
Il diritto riportato nella legge prevede anche l’istituzione di un servizio di tutorato, che comprende anche gli interpreti per non udenti. Per quel che riguarda le prove d’esame, la legge riconosce loro la possibilità di accordarsi con il docente per avere tempi più lunghi o potere svolgere prove equipollenti in caso di prove scritte o grafiche e con gli ausili necessari. La legge inoltre consente sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.