Sono tante le domande che è legittimo porsi nel momento in cui si può usufruire di tutti i vantaggi della Legge 104, e tra questi viene spontaneo domandarsi come funziona il trasferimento. Se usufruiamo della Legge 104, abbiamo diritto a rifiutare oppure ottenere un trasferimento in un’altra sede?
Esiste una regola fondamentale stabilita dalla Corte della Cassazione in diverse circostanze, e che ancora oggi è valida nella maggioranza delle situazioni: il lavoratore che può usufruire della legge 104, ha la possibilità di scegliere in totale libertà un luogo di lavoro nel quale possa essere il più vicino possibile al disabile di cui occuparsi. Comprendendo questo primo aspetto, è possibile anche capire attorno a quale concetto verte la possibilità o meno di trasferirsi in un’altra sede se lo desideriamo.
Legge 104, il trasferimento sul lavoro
Il dipendente in possesso della Legge 104, inoltre, non può essere trasferito senza la sua volontà in quanto questo potrebbe causare problemi alla persona disabile da lui assistita, oltre alla serie di disagi anche di tipo economico che ne deriverebbero (la benzina è l’esempio più ovvio e classico).
La Cassazione, in una sentenza avvenuta negli ultimi anni, stabilisce però una nuova regola per quanto riguarda il trasferimento: lo spostamento è vietato nel momento in cui il lavoratore non andrà in nuovo comune e non comporta lo spostamento ad una nuova unità produttiva.
Incompatibilità sul lavoro
In caso di “incompatibilità ambientale del dipendente“, come stabilito da un’altra sentenza della Cassazione, il trasferimento diventa possibile. Allo stesso tempo, se ci sono esigenze organizzative oppure di tipo produttivo, e nel caso in cui l’unica soluzione plausibile sembri quella del trasferimento, ovviamente il dipendente è autorizzato a cambiare sede.
Insomma, la Legge 104 tutela ovviamente l’interesse della persona tutelata dal lavoratore e quella del lavoratore stesso che è libero di scegliere una sede il più vicino possibile a quella del proprio domicilio.