La guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità spiega come funzionano le agevolazioni per il settore auto e in particolare chi ne ha diritto e per quali veicoli. Vediamole insieme e rispondiamo ad alcune domande!
Chi ne ha diritto?
Le persone che possono usufruire delle agevolazioni per il settore auto sono:
- Non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- Sorde: secondo la legge sono identificate come “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva”;
- Con disabilità psichica o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento e che hanno la certificazione di disabilità grave;
- Con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e che hanno la certificazione di disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione
- Con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”; solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a €2.840,51 o a €4.000, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.
Che documentazione occorre?
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.
- Persona con ridotte o impedite capacità motorie: con questa indicazione nel verbale di “invalidità” o di “handicap”, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
- Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
- Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
Questa tabella riassume i requisiti medico legali e i benefici
Requisito medico legale | Beneficio | Verbale |
Invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 – art. 381) | contrassegno invalidi | invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità |
Non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) | contrassegno invalidi | invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità |
ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) | benefici per veicoli con adattamento | handicap |
disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | invalidità civile |
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | invalidità civile/ handicap/ disabilità |
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità |
sordità (art. 50 della legge 342/2000) | benefici per veicoli senza adattamento | sordità |
Per quali veicoli vale?
autovetture (*) | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli specifici (*) | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
autocaravan (*) (**) | Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
(*) valido anche per non vedenti e ai sordi
(**) vale solo la detrazione Irpef del 19%
Non rientrano tra i veicoli con l’agevolazione i quadricicli leggeri “minicar”, che possono essere condotte senza patente.