Settore auto, agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

agevolazioni fiscali

La guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità spiega come funzionano le agevolazioni per il settore auto e in particolare chi ne ha diritto e per quali veicoli. Vediamole insieme e rispondiamo ad alcune domande!

Chi ne ha diritto?

Le persone che possono usufruire delle agevolazioni per il settore auto sono:

  • Non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  • Sorde: secondo la legge sono identificate come “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva”;
  • Con disabilità psichica o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento e che hanno la certificazione di disabilità grave;
  • Con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e che hanno la certificazione di disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione
  • Con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”; solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a €2.840,51 o a €4.000, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

Che documentazione occorre?

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

  • Persona con ridotte o impedite capacità motorie: con questa indicazione nel verbale di “invalidità” o di “handicap”, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
  • Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Questa tabella riassume i requisiti medico legali e i benefici

Requisito medico legale Beneficio Verbale
Invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 – art. 381) contrassegno invalidi invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità
Non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) contrassegno invalidi invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/ sordità
ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) benefici per veicoli con adattamento handicap
disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/ handicap/ disabilità
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento sordità

Per quali veicoli vale? 

autovetture (*) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*) Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (**) Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) valido anche per non vedenti e ai sordi
(**) vale solo la detrazione Irpef del 19%

Non rientrano tra i veicoli con l’agevolazione i quadricicli leggeri “minicar”, che possono essere condotte senza patente.

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